più informato, più efficace
Sostanze dopanti. Trasmissione dati da parte dei farmacisti

Sostanze dopanti. Trasmissione dati da parte dei farmacisti

02/01/2014
Con apposito comunicato, il Ministero della Salute informa: �Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal D.M. 18 novembre 2010), anche quest�anno � necessario attivare la procedura per la trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantit� di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. Il termine previsto per l�invio dei dati in modalit� elettronica � il 31 gennaio 2014. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: � quantit� di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa; � quantit� di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantit� dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006�. Le istruzioni per la trasmissione dei dati, il modello da compilare da parte dei farmacisti e l�elenco delle sigle da utilizzare sono scaricabili dal sito web del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1395_listaFile_itemName_0_file.pdf http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/ http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1395_listaFile_itemName_1_file.pdf