Registrazione esercizi autorizzati alla vendita online medicinali e rilascio logo
27/01/2016
In seguito alla pubblicazione su G.U. n. 19 del 25 gennaio 2016 del Decreto 6 luglio 2015 �Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali�, informazione ripresa con nota Farmadati Italia dello scorso 25 gennaio, il Ministero della Salute rende disponibile la procedura di competenza del Ministero e riepiloga l�iter da seguire per la registrazione e il rilascio del logo.
Le farmacie e gli esercizi commerciali che intendono vendere online medicinali senza obbligo di prescrizione richiedono:
� l�autorizzazione alla Regione o alla Provincia Autonoma ovvero alle altre Autorit� competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province Autonome;
� la registrazione al Ministero della Salute nell�elenco degli esercizi autorizzati alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione e, contestualmente, il rilascio da parte dello stesso Ministero, del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.
Per ottenere la registrazione nell�elenco delle Farmacie/esercizi commerciali autorizzati alla vendita online, il Titolare deve compilare l�istanza online alla pagina: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/
La richiesta, compilata in ogni sua parte, va inoltrata con posta elettronica certificata all�indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it allegando, in formato elettronico, la copia del documento di identit� di chi presenta l�istanza e copia dell�autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma.
L�Ufficio competente del Ministero, fatti i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell�elenco e, tramite PEC dedicata, a consegnare alla Farmacia/esercizio commerciale un�unica copia digitale, non trasferibile, del logo, nonch� il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.
� cura del venditore comporre l�immagine del logo identificativo nazionale con il collegamento ipertestuale consegnato in modo tale che chiunque clicchi sul logo stesso venga reindirizzato sul portale del Ministero.
Il logo deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della Farmacia/esercizio commerciale in cui si vendono i medicinali.
La consegna del logo non costituisce l�acquisizione di un diritto di propriet� intellettuale sullo stesso, che deve essere utilizzato esclusivamente per le finalit� individuate dalla norma.
I soggetti autorizzati che hanno ottenuto il logo sono personalmente responsabili di ogni violazione dei limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attivit� effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all�112-quater del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui all�autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
Al fine di non creare travisamenti in capo all�utenza sull�identit� dei prodotti venduti online, non � consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.).
La spedizione e trasporto dei medicinali venduti online, devono rispettare le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione e la privacy del cliente. La vendita di farmaci dovr� avvenire in modo sicuro, di conseguenza la fattura e conseguente registrazione sulla carta di credito pu� essere emessa senza indicare il nome del farmaco e applicare le medesime regole indicate dal garante per la privacy per lo scontrino parlante: lo scontrino deve contenere il numero di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) in luogo del nome del farmaco. La consegna del farmaco andr� effettuata applicando, per analogia, le indicazioni gi� emesse dal Garante per la Privacy nel 2005 per la consegna a domicilio dei presidi (provvedimento generale circa il rispetto dei diritti, delle libert� fondamentali e della dignit� degli interessati nell'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie adottato dal Garante il 9 novembre 2005 , e ribadito nel provvedimento n. 520 del 21 novembre 2013).
Farmadati Italia � a disposizione per eventuali approfondimenti (tel. 0523 336933; mail: bdf@farmadati.it).