
Precursori di droga
06/10/2016
Il Ministero della Salute pubblica il seguente comunicato:
�Con il Regolamento (UE) 2016/1443 sono state aggiunte all�elenco dei precursori di droghe di categoria 1 (allegato I del regolamento (CE) n.273/2004 e allegato del regolamento (CE) n.111/2005) quattro sostanze e loro sali:
1. (1R, 2S)-(-)-Cloroefedrina;
2. (1S, 2R)-(+)-Cloroefedrina;
3. (1S, 2S)-(+)-Cloropseudoefedrina;
4. (1R, 2R)-(-)-Cloropseudoefedrina.
L�utilizzo a qualsiasi titolo di queste sostanze � subordinato al rilascio di licenza (Decreto Presidente della Repubblica 309/90, art. 70).
Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 30, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d�abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.
La normativa suddivide i precursori attualmente posti sotto controllo in quattro categorie, in base al differente grado di importanza e di sostituibilit� nel processo di fabbricazione illecita di droghe.
Le sostanze Cloroefedrina e Cloropseudoefedrina e i loro sali, ora inseriti dal Regolamento UE nella categoria 1, sono differenti dalle sostanze Efedrina cloridrato e Pseudoefedrina cloridrato, gi� incluse nella categoria 1 dei precursori di droghe quali sali di Efedrina e Pseudoefedrina�.
L�elenco aggiornato dei precursori di droghe di categoria 1 � disponibile nell�Area Riservata (percorso: Supporto Professionale Contenuti > Farmaco > Elenchi > Elenchi Pronti > Altri elenchi).