Milleproroghe: conversione in Legge
27/02/2015
L'Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il D.D.L. n. 1779, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 �Proroga di termini previsti da disposizioni legislative�, cd. �Milleproroghe� (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014).
La Legge 27 febbraio 2015, n. 11 � stata pubblicata in GU n. 49 del 28 febbraio 2015.
L'articolo 7 del Decreto, dedicato alle proroghe nella Sanit�, prevede:
Medicinali emoderivati. Il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2014 fino al 30 giugno 2015 del termine per l�attuazione dell�accordo del 16 dicembre 2010 tra Stato e Regioni concernente i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivit� sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unit� di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Nel periodo transitorio in atto, trovano applicazione le modalit� definite con il D.M. 12 aprile 2012 "Modalit� transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale".
Revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco. L'articolo 7, comma 3, modificando l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 proroga dal 1� gennaio 2015 al 1� gennaio 2016 il termine per l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di Categoria maggiormente rappresentative e l'AIFA.
Formato elettronico delle prescrizioni mediche. Il comma 4-bis proroga dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico.
Deroghe alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarit� di farmacia. Il comma 4-quater dispone il differimento dell�efficacia, a decorrere dall�entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarit� di farmacia di cui all�articolo 12 della legge n. 475 del 1968. Si stabilisce, in particolare, che fino alla predetta data, per acquisire la titolarit� di una farmacia, il solo requisito richiesto � l�iscrizione all�albo dei farmacisti. In sostanza, viene eliminato il requisito dell'idoneit� ovvero dello svolgimento di almeno 2 anni di pratica professionale.
Proroga di termini in materia ambientale. All'articolo 9 sono specificate le disposizioni sul Sistri. La norma proroga al 31 dicembre 2015 il termine iniziale di operativit� del sistema di controllo della tracciabilit� dei rifiuti per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi, prevedendo che le sanzioni previste dall'art. 260-bis, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente, in caso di inadempimenti relativi al Sistri, trovino applicazione a decorrere dal 1� aprile 2015.