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Legge di Bilancio 2017

Legge di Bilancio 2017

03/01/2017
E� in vigore dal 1 gennaio 2017 la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, G.U. n.297 del 21 dicembre 2016). Tra le misure in tema sanitario: Sanit� digitale. Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e Tessera sanitaria (commi 382-383). L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) curer�, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell�economia e delle finanze e con le Regioni e Province autonome, la progettazione dell�infrastruttura nazionale necessaria a garantire l�interoperabilit� dei Fse, la cui realizzazione verr� curata dal Ministero dell�economia e delle finanze attraverso l�utilizzo dell�infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. Finanziamento Fondo sanitario nazionale (comma 392). Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (FSN) � rideterminato per il 2017 a 113 miliardi di euro, che salgono a 114 nel 2018 e a 115 nel 2019. Tetti spesa farmaceutica (commi 398-399). Dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera viene calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed � rideterminato nella misura del 6,89% (oggi 3,5%), assumendo la denominazione di �tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti�. Cambia anche il tetto della spesa farmaceutica territoriale, rideterminato nella misura del 7,96% (oggi 11,35%), che assume la denominazione di �tetto della spesa farmaceutica convenzionata�. Fondo farmaci innovativi ed oncologici (commi 400-402). A decorrere dal 1 gennaio 2017, sono istituiti due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. Entro il 31 marzo 2017 l�Aifa - previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) - dovr� fissare i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovativit� condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Biosimilari (comma 407). Le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biologici non saranno pi� parametrate sul prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento, e dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono pi� di tre a base del medesimo principio attivo. Continuer� a non essere consentita la sostituibilit� automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare. L�esistenza di un rapporto di biosimilarit� tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertato dall'Ema o dall'Aifa (non pi� solo l'Ema), tenuto conto delle rispettive competenze.