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Disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per esigenze indifferibili (Conversione in Legge Decreto Fiscale). Legge di Bilancio 2020.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Conversione in Legge Decreto Fiscale). Legge di Bilancio 2020.

31/12/2019
Conversione in Legge del Decreto fiscale

La G.U. 301/2019 pubblica la legge di conversione, con modificazioni, del decreto 26 ottobre 2019 n. 124.

L’art. 32-ter “Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari” dispone la riduzione dell’aliquota IVA al 5% dal 1° gennaio 2020 per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili, e per le coppette mestruali.

L’aggiornamento odierno di Banca Dati recepisce la variazione IVA con la decorrenza prevista.

Legge di Bilancio 2020

Il S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30/12/2019 pubblica la Legge 27/12/2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. La Legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Tra le misure contemplate dall’articolo 1 di interesse per il settore sanitario, si evidenzia:

Comma 334 (Nuove esenzioni partecipazione spesa sanitaria)
Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia attivato specifiche misure di tutela.

Comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie)
Dall’imposta lorda si detrarrà un importo pari al 22% delle spese veterinarie, fino all’importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.

Comma 446 (Abolizione “Superticket”)
Nelle more di una più generale revisione del ticket, a decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il cd. “superticket”, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati.

Commi 461 e 462 (Farmacia dei servizi)
La sperimentazione della farmacia dei servizi è prolungata di un altro biennio (2021 e 2022) ed è estesa, per il medesimo periodo, a tutte le Regioni a statuto ordinario (come si ricorderà, al momento, sono nove le Regioni coinvolte).

Il comma 462 prevede, per la presa in carico dei pazienti cronici, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico. Le farmacie, quanto alle suddette prestazioni, forniranno ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di assunzione e conservazione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché ogni volta che risulti necessario, informeranno il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore della regolarità o meno dell’assunzione di farmaci da parte dei pazienti o su ogni altra notizia reputata utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia.

Comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)
I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in commercio depositato in Aifa entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell’Aifa. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.

Comma 634 (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)
Istituisce l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Farmaci e dispositivi medici vengono esentati dalla nuova plastic tax. Nello specifico, sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni)
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici.

L’obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che potranno quindi essere pagate in contanti senza perdere il diritto alla detrazione.