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Decreto sicurezza pubblicato in G.U. Prodotti a base di infiorescenze di canapa

Decreto sicurezza pubblicato in G.U. Prodotti a base di infiorescenze di canapa

14/04/2025

La G.U. n. 85 dell’11/4/2025 pubblica il D.L. n. 48 dell’11/4/2025: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, che, con l’art. 18, apporta modifiche alla Legge n. 242 del 2/12/2016 recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Si segnalano in particolare le seguenti modifiche alla L. 242/2016:

  • all’art. 1 è aggiunto il comma 3-bis: “Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g -bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;

  • all’art. 2 è aggiunto il comma 3-bis: “Sono vietati l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2”.