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730-Trasmissione spese sanitarie

730-Trasmissione spese sanitarie

05/01/2017
Per le spese sanitarie sostenute nell�anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati da parte dei soggetti previsti dalla normativa vigente (tra cui i Medici e le Farmacie), deve essere effettuata entro il 09/02/2017.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito (D.M. 31/07/2015).

L�imposta di bollo e l�Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Chi � tenuto all�invio dei dati

Le spese sanitarie relative all�anno 2016 devono essere trasmesse, oltre che dagli stessi soggetti del 2015 (quali, ad esempio, Farmacie, ASL, Aziende Ospedaliere e Strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai Medici iscritti all�Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato), anche da:

� strutture autorizzate per l�erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell� articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (D.M. 2 agosto 2016);
� strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell�articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (D.M. 2 agosto 2016);
� esercizi commerciali che svolgono l�attivit� di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali � stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
� esercenti l�arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
� iscritti agli Albi Professionali degli Psicologi, Infermieri, Ostetriche ed Ostetrici, Medici Veterinari, Tecnici sanitari di radiologia medica.

Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (Sanitarie, Officine ortopediche etc..), hanno l�obbligo dell�invio dei dati ai sensi del D.M. 2 agosto 2016 se autorizzate ai sensi dell�art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 �Riordino della disciplina in materia sanitaria�; qualora non autorizzate, non sono tenute all�invio dei dati.

Gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, anche se organizzati all�interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Qualora gli stessi esercitino la propria attivit� all�interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell�anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa � accreditata per l�erogazione dei servizi sanitari oppure � autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

Non sono tenuti all�invio dei dati:

� Le Strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di societ� il cui rappresentante legale non � un Medico Veterinario;

� Ottici e Parafarmacie (registrati con propria Partita IVA presso l�elenco del Ministero della Salute) le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino o fattura\ricevuta fiscale avente Partita IVA diversa (ad esempio quella dell�Ipermercato o Supermercato): la norma prevede l�obbligo solo per gli esercizi commerciali di cui all�articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l�attivit� di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell�articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali � stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 e agli esercenti l�Arte Sanitaria ausiliaria di Ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali strutture non sono tenute all�invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino o fattura\ricevuta fiscale non risulta essere ricompreso negli elenchi del Ministero della Salute.

� Supermercato o Ipermercato con stessa ragione sociale della Parafarmacia o Ottico presente all�interno della propria struttura: non rientrano, infatti, tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014, n� ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016.

� Gli iscritti all�Albo dei Medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, con riferimento alle prestazioni erogate nel 2016. Negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, � previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale.